01 Mar INPS – Aziende agricole: aliquote contributive per il 2022
Il calcolo delle aliquote contributive previste per le aziende che operano nel settore dell’agricoltura avviene secondo le disposizioni dettate dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
Con la circolare INPS 25 febbraio 2022, n. 31 si comunicano le aliquote contributive applicate, per il 2022, alle aziende agricole che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il testo:
INDICE
1. Premessa
2. Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole
3. Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo
industriale
4. Contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla legge n. 240/1984. Contributo NASpI
5. Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
6. Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2022 per gli operai agricoli dipendenti
7. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2022
1. Premessa
Le aliquote contributive previste per le aziende che operano nel settore dell’agricoltura sono assoggettate alle disposizioni in materia contributiva stabilite dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole
Il calcolo delle aliquote contributive previste per le aziende che svolgono la propria attività nel settore dell’agricoltura deve tenere conto di quanto disposto in materia contributiva dal decreto legislativo n. 146/1997, che all’articolo 3, comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, siano elevate annualmente della misura di0,20 puntipercentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2022, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,70%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.
3. Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.
Conseguentemente, anche per l’anno 2022, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
4. Contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla legge n. 240/1984. Contributo NASpI
La lettera a) del comma 221 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), che ha modificato e integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.
Dal 1° gennaio 2022 le predette imprese cooperative e i loro consorzi – inquadrati nel settore agricoltura – sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza ed ancora in forza a tale data (cfr. la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022), e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.
5. Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, riproponendo le previsioni contenute nell’articolo 9 dell’abrogato decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.
Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2022 è il seguente:
€49,91 x 6 /39 =€ 7,68.
6. Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2022 per gli operai agricoli dipendenti
Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:
Contribuzione | Misura |
Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,1250% |
Addizionale Infortuni sul Lavoro | 3,1185% |
7. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2022
Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2022, non hanno subito variazioni. In base alla previsione di cui all’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), sono infatti applicate a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:
Territori | Misura agevolazione | Aliquota applicata |
Non svantaggiati | – | 100% |
Particolarmente svantaggiati (ex Montani) | 75% | 25% |
Svantaggiati | 68% | 32% |
Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |