17/4 Attività agricole connesse: possibili interazioni tra aziende e inquadramento fiscale

17/4 Attività agricole connesse: possibili interazioni tra aziende e inquadramento fiscale

Dopo il lungo lavoro agricolo arriva il momento del raccolto e della vendita, passando eventualmente dalla trasformazione del prodotto. La legge italiana e le norme tributarie regolano queste attività mettendo in condizione l’imprenditore agricolo di cogliere le migliori opportunità sia dal punto di vista strategico che economico, interagendo o meno con altre imprese agricole per raggiungere i migliori obiettivi di mercato.

A parlarcene, per fornire alcune prime linee guida alle imprese agricole, è il dott. Ciro Corigliano, agrotecnico e tributarista pugliese, consulente di diverse attività agricole orientate verso lo sviluppo economico.

Il terzo comma dell’art. 2135 del codice civile, ci dice Corigliano, recita: …“Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”

Pertanto due sono le caratteristiche principali: 1) Le attività devono essere esercitate dallo stesso imprenditore agricolo; 2) I prodotti devono essere ottenuti in prevalenza dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali. Si possono acquistare prodotti da altri imprenditori agricoli? Come si determina il reddito?

L’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 44 del 14 maggio 2002 ha sostenuto che l’utilizzo di prodotti acquistati presso terzi è ammesso al fine di migliorare la qualità del prodotto finale e di aumentare la redditività complessiva dell’impresa agricola; è il caso, ad esempio, dell’imprenditore vitivinicolo che acquista vino da taglio presso terzi per migliorare la qualità del proprio prodotto ( circ. 44/E 2004). Successivamente a questa circolare è susseguita una nuova circ. n.44 /E del 2004 con la quale l’Agenzia precisa in che modo la prevalenza possa essere misurata in termini di quantità o di valore al fine di una corretta individuazione a redditi agrari ex 32 D.P.R. 917/1986 o a redditi d’impresa forfettizzati ex 56 bis D.P.R. 917/1986.

Dunque, qualora l’imprenditore acquistasse presso terzi prodotti simili ai propri il parametro attraverso il quale verificare la prevalenza è la quantità; qualora l’imprenditore acquistasse prodotti di diversa categoria e rientranti nello stesso comparto produttivo, la prevalenza va verificata in base al valore.In ultima analisi è necessario chiarire la cosiddetta “franchigia”, quindi siano da qualificarsi come redditi agrari ai sensi dell’articolo 32 i redditi rivenienti dall’attività di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio delle quantità prodotte in proprio dall’imprenditore agricolo o, nel caso di acquisti per un miglioramento della gamma, nei limiti del doppio del valore normale delle medesime; i redditi ottenuti dalla trasformazione delle quantità eccedenti saranno da determinarsi analiticamente ai sensi dell’articolo 56 del TUIR.

Fonte: COMUNICATO STAMPA – Responsabilità editoriale Pagine Sì! SpA