10/8 Decreto sblocca cantieri: anticipo anche per le imprese che prestano servizi

10/8 Decreto sblocca cantieri: anticipo anche per le imprese che prestano servizi

Il decreto sbocca cantieri D.L. 18 aprile 2019 n. 32  che modifica il codice degli appalti reca una importante novità per le imprese che hanno appalti con le pubbliche amministrazioni.

Fino ad ora solo per le imprese che avevano appalti per lavori era possibile richiedere anticipi, mentre le imprese che fornivano solo servizi non potevano farlo.

Ebbene il decreto legge, che dovra’ essere convertito entro 60 giorni, e che reca “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”  in vigore dal 19 aprile 2019, ha previsto all’art. 1, comma 1, lett. e),  che modifica l’art. 35, comma 18, d.lgs. n. 50/2016, la possibilità di richiedere una anticipo sul prezzo, fino a un massimo del 20%, anche ai servizi e forniture e non solo agli appalti per lavori: la parola “dei lavori” è stata infatti sostituita dalla locuzione “prestazione”.

L’anticipo del 20% potrà essere chiesto dall’appaltatore di lavori pubblici entro 15 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa, sia che si tratta di lavori che di servizi.

L’estensione dell’anticipo anche per gli appalti dei servizi mira ad evitare che una impresa aggiudicataria di un appalto pubblico possa ritrovarsi, soprattutto nella fase iniziale in difficoltà economica.

L’anticipo del prezzo ha subito nel tempo parecchie modifiche che possono essere ripercorse attraverso la lettura di un estratto della delibera ANAC n. 1050/2018:

“L’istituto  dell’anticipazione del prezzo, avente la finalità di consentire all’appaltatore  di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto è stato  oggetto di numerose modifiche normative.

Lasciata in  un primo tempo alla discrezionalità dell’amministrazione, l’anticipazione di  cui al decreto del Ministro del tesoro, previsto dall’articolo 12, commi VI, VII  e VIII, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, è  stato poi ritenuto obbligatorio che, in tutte le procedure di gara, fosse accreditata all’impresa, indipendentemente  dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell’offerta. (vd. art. 3 L.  n.741/1981), come ribadito dall’art. 26, co.1, L. 109/1994.

Successivamente l’anticipazione  è stata ridimensionata dal 10% al 5% dell’importo contrattuale dall’art. 2, co.  91 e 92, L. n. 662 del 1996 (finanziaria 1997).  Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in  legge 28 maggio 1997, n. 140, con finalità di contenimento della spesa  pubblica, disponeva il generale divieto alle pubbliche amministrazioni e agli  enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del  prezzo in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, facendo salvi i  contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e  quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento comunitario.

Dal 2013,  l’opposta esigenza di favorire gli investimenti e dare impulso  all’imprenditoria, in una fase di stagnazione economica e di crisi del mercato,  ha indotto il legislatore a ripristinare temporaneamente l’istituto dell’anticipazione (vd. art. 26-ter DL 21.6.2013, n. 69 cd. decreto del fare) fissato prima nell’importo  del 10%, poi del 20% (art. 8, co. 3-bis DL 192/2014 e poi art. 7, co.1, DL  210/2015).

Con  l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016,  al comma 18, dell’articolo 35 rubricato “Rilevanza  comunitaria e contratti sotto soglia” viene istituzionalizzata  l’anticipazione del 20% calcolata non più sull’importo contrattuale, come nella  corrispondente previsione del vecchio Regolamento all’art. 140 D.P.R. 207/2010,  ma sul “valore stimato dell’appalto”.

È precisato, per altro, che tale  anticipazione deve essere corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni  dall’effettivo inizio dei lavori ed è subordinata alla costituzione di garanzia  fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione  maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al  recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

……..La portata  generale dell’obbligo risponde alla ratio che sorregge il principio di anticipazione delle somme erogate  dall’amministrazione al fine di dare impulso all’iniziativa imprenditoriale,  assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei  lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva  esecuzione del contratto. ”