Zes unica agricoltura, istituito il codice tributo per il credito d’imposta

Zes unica agricoltura, istituito il codice tributo per il credito d’imposta

L’utilizzo del credito d’imposta può avvenire soltanto in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia.

Pronto il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta relativo agli investimenti nella Zes unica realizzati dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura (articolo 16-bis, Dl n.124/2023). A istituire il nuovo codice, “7035”, la risoluzione n. 6 del 24 gennaio 2025, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che l’agevolazione, in linea con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, è dedicata alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati alle strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Le modalità di attuazione del credito di imposta sono state definite con il decreto del 18 settembre 2024 del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, per gli investimenti relativi al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al settore forestale e al settore della pesca e acquacoltura.

In particolare, il beneficio può essere utilizzato soltanto in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le modalità previste dall’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997. In caso contrario, ricorda l’Amministrazione, il versamento non potrà essere accettato. Il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta, e la relativa modalità di trasmissione, è stato successivamente approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, pertanto, è stato messo a disposizione dei contribuenti interessati il seguente codice tributo:

  • 7035” denominato “credito d’imposta investimenti Zes unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nell’eventualità in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

Successivamente, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, l’Erario verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate e della percentuale comunicata con provvedimento direttoriale, pena lo scarto del modello F24.

All’interno del proprio cassetto fiscale, accedendo dall’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito d’imposta effettivamente utilizzabile in compensazione.

In conclusione, ricordiamo che la Manovra 2025 ha esteso la possibilità di usufruire del credito d’imposta Zes Unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura anche per l’anno in corso, relativamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

fonte: fiscooggi.it