Vigilare: l’incarico al commercialista non assolve dalla frode fiscale

Vigilare: l’incarico al commercialista non assolve dalla frode fiscale

Affidare a un professionista gli adempimenti tributari non dimostra l’estraneità all’illecito, né basta denunciare la condotta fraudolenta senza fornire prova di aver vigilato sul suo operato

In caso di inadempienze da parte del commercialista incaricato per l’assolvimento degli adempimenti tributari, il contribuente, per dimostrare la sua estraneità al disegno criminoso contestato, deve fornire la prova non solo della puntuale attività di vigilanza e di controllo esercitata sull’operato del professionista, ma anche della condotta fraudolenta di quest’ultimo finalizzata a mascherare il proprio inadempimento o illecito tributario commesso rispetto all’incarico ricevuto.
È quanto afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 13358 del 20 maggio 2025.

Fatti di causa
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate contestava a un contribuente, esercente attività di studi di ingegneria, l’utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti con correlata e indebita detrazione Iva, al precipuo scopo di simulare un credito nei confronti dell’Erario per estinguere, mediante compensazione, la propria posizione debitoria fiscale.

L’atto impositivo veniva impugnato dal contribuente, che sosteneva come lui si fosse rivolto ad apposito professionista per assolvere ai propri adempimenti fiscali. La doglianza viene respinta sia dai giudici di primo grado che in grado di appello.

In particolare, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che il contribuente non avesse sufficientemente dimostrato la propria estraneità al disegno criminoso laddove nella stessa dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, per il tramite del professionista incaricato, emergeva che erano state utilizzate fatture oggettivamente inesistenti ai fini dell’indebita compensazione dell’Iva con il chiaro intento di porre in essere un’azione fraudolenta ai danni dell’erario.

Il contribuente che si avvaleva dell’operato di un professionista per la presentazione e per l’assolvimento dei propri obblighi nei confronti del Fisco, avrebbe, infatti, dovuto provare sia l’attività di vigilanza e di controllo sull’operato dello stesso sia la condotta fraudolenta al medesimo addebitabile; in difetto di tale prova, infatti, il contribuente è giuridicamente chiamato a rispondere dell’illecito commesso dal professionista, solidalmente in concorso con lo stesso. Il contribuente, dunque, ha proposto ricorso per Cassazione a cui ha resistito l’Agenzia con controricorso.

La decisione
La Corte suprema, definitivamente pronunciandosi sulla questione, ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente.

I magistrati romani hanno, infatti, ritenuto che i giudici di secondo grado hanno correttamente affermato che il contribuente che si avvale dell’opera di un professionista per l’assolvimento dei propri adempimenti fiscali è tenuto a un’attività di vigilanza nei suoi confronti e, soprattutto, sullo stesso grava l’onere della prova della propria assenza di colpa, in caso contrario, è chiamato a rispondere per l’illecito commesso dal professionista incaricato.

Il citato dictum si pone in continuità con la giurisprudenza di legittimità che, in materia di responsabilità del professionista incaricato degli adempimenti tributari, ha specificato che in tema di sanzioni amministrative tributarie, l’esimente di cui all’articolo 6, comma 3 del Dlgs n. 472/97 si applica nel caso di inadempimento al pagamento del tributo imputabile solo al soggetto terzo purché il contribuente abbia assolto l’obbligo di denuncia alle autorità competenti e non abbia concorso colpevolmente nella condotta fraudolenta nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando.

La norma richiamata prevede, infatti, espressamente che il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. La disposizione non è applicabile nemmeno quando, pur in presenza della denuncia del contribuente all’autorità giudiziaria, il contribuente non provi specificatamente di aver assolto all’obbligo di vigilanza sul puntuale e corretto adempimento del mandato da parte dell’intermediario.

In caso di presentazione di dichiarazione fiscali errate o fraudolente attribuibili al professionista infedele, il contribuente deve fornire la prova non solo dell’attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull’operato, ma anche del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio adempimento fraudolento rispetto all’incarico ricevuto, quindi, anche mediante falsificazione di modelli F24 di pagamento delle imposte o delle ricevute di ricezione delle dichiarazioni telematiche o attraverso altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante.

Giova sottolineare, infine, che il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente agenzia delle entrate, essendo egli tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto.

La commissione tributaria regionale, sostengono i giudici di piazza Cavour, si è attenuta ai principi ora esposti in quanto ha accertato con una verifica fattuale, non censurabile in sede di legittimità, come il contribuente non abbia dimostrato in concreto la condotta fraudolenta del commercialista.
Per questi motivi, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia controricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
fonte: fiscooggi.it