Usufrutto, rendite e pensioni 2026: coefficienti senza modifiche

Usufrutto, rendite e pensioni 2026: coefficienti senza modifiche

Un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce che dal 1° gennaio 2026 continueranno a essere applicati i coefficienti indicati nell’allegato 1 al Dlgs n. 139/2024

Confermati per il 2026 i coefficienti già adottati nel 2025, basati su un tasso di interesse del 2,5%, da utilizzare per il calcolo dei valori dei diritti di usufrutto, delle rendite e delle pensioni ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni. Lo stabilisce il decreto direttoriale del ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre, pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze in attesa della diffusione in Gazzetta Ufficiale.

I coefficienti sono definiti in relazione al tasso legale degli interessi, aggiornato ogni anno con decreto del Mef. L’articolo 46 del Testo unico dell’imposta di registro (Dpr n. 131/1986) e l’articolo 17 del Testo unico dell’imposta di successione e donazione (Dlgs n. 346/1990) prevedono, infatti, che, a ogni variazione del tasso legale, il ministero debba adeguare i coefficienti e i parametri utilizzati per determinare la base imponibile delle rendite o delle pensioni.

Il Dlgs n. 139/2015, intervenendo sulle stesse disposizioni, ha però stabilito che non può essere assunto un tasso legale inferiore al 2,5 per cento. Poiché il saggio fissato dal ministero dell’Economia per il 2026 è pari all’1,6% (Dm 10 dicembre 2025), quindi al di sotto della soglia minima prevista, il decreto chiarisce che, nonostante la riduzione del tasso in vigore dal 1° gennaio 2026, restano validi i coefficienti già determinati sulla base del saggio del 2,5% previsto per il 2024, come indicati nel prospetto allegato al Dlgs n. 139/2024.

Il decreto conferma, inoltre, che il valore dell’annualità da utilizzare per rendite e pensioni deve essere moltiplicato per quaranta, parametro già previsto dalla normativa e reso operativo anche per il 2026.

Infine, il provvedimento precisa che le disposizioni in argomento si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, nonché alle successioni aperte e alle donazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
fonte: fiscooggi.it