Richiesta assegno sociale, indispensabile la carta di soggiorno per gli extracomunitari

Richiesta assegno sociale, indispensabile la carta di soggiorno per gli extracomunitari

La Corte Costituzionale ha messo un punto fermo su una questione che negli ultimi anni aveva generato interpretazioni contrastanti: i cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono accedere all’assegno sociale, anche se lavorano regolarmente e risiedono stabilmente in Italia. La sentenza n. 141/2026 conferma quanto già espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C‑151/24.

La decisione chiarisce che la normativa italiana non viola né il principio di parità di trattamento previsto dal diritto europeo né l’articolo 3 della Costituzione. Il caso era nato dal ricorso di una cittadina albanese, titolare di un permesso biennale per ricongiungimento familiare che le consentiva anche di lavorare. L’INPS aveva negato l’assegno sociale per la mancanza della “carta di soggiorno” di lungo periodo. Il tribunale di primo grado aveva confermato il diniego, mentre in appello la decisione era stata ribaltata. La Cassazione aveva quindi rimesso la questione alla Consulta.

Il nodo centrale riguarda la natura dell’assegno sociale. La Corte Costituzionale ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 5 marzo 2026, secondo cui il principio di parità di trattamento nella sicurezza sociale vale solo per le prestazioni contributive collegate all’occupazione e con riconoscimento automatico, senza valutazioni discrezionali. L’assegno sociale, invece, rientra tra le prestazioni speciali non contributive, per le quali la parità non opera. Di conseguenza, il diritto dell’Unione non impedisce alla normativa italiana di richiedere il permesso di lungo periodo.

Seguendo questa impostazione, la Consulta ha escluso anche la violazione del principio di uguaglianza. La sentenza evidenzia la connessione tra l’articolo 3 della Costituzione e le tutele antidiscriminatorie europee: se il diritto UE non impone la parità per questa misura, non può configurarsi discriminazione nell’ordinamento interno.