Regole per le madri lavoratrici dall’Assegno di Invalidità alla Pensione di Vecchiaia

Regole per le madri lavoratrici dall’Assegno di Invalidità alla Pensione di Vecchiaia

Un recente documento dell’INPS interviene su un tema molto delicato: il beneficio che consente alle lavoratrici madri nel sistema contributivo di anticipare l’età pensionabile (4 mesi per figlio, fino a un massimo di 16 mesi) oppure di ottenere un coefficiente di trasformazione più favorevole.

L’Istituto precisa che lo sconto non viene attribuito automaticamente: serve una domanda specifica, da presentare prima del compimento dell’età pensionabile. Lo stesso vale per le titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), che devono inoltrare l’istanza almeno un mese prima della trasformazione d’ufficio dell’assegno in pensione di vecchiaia. Oltre tale termine, il diritto si perde definitivamente.

La trasformazione dell’AOI avviene automaticamente al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge 222/1984, purché il lavoratore dipendente abbia cessato l’attività. Non è mai prevista per la pensione anticipata. I periodi di percezione dell’AOI senza attività lavorativa valgono per raggiungere i contributi minimi (ad esempio i 20 anni), ma non incidono sull’importo della prestazione. Il beneficio non può essere richiesto se la pensione di vecchiaia viene domandata dopo la revoca o mancata conferma dell’AOI.

Per chi ha contributi al 31 dicembre 1995, la trasformazione scatta a 67 anni con 20 anni di contributi. Per chi non ha contribuzione precedente al 1996, valgono due possibilità: 67 anni e 20 anni di contributi con importo almeno pari all’assegno sociale, oppure 71 anni e 5 anni di contributi effettivi, senza soglia economica. Chi ha optato per il contributivo segue comunque le regole del sistema misto. I requisiti aumenteranno con gli adeguamenti alla speranza di vita: +1 mese dal 1° gennaio 2027, +2 mesi dal 1° gennaio 2028.

L’INPS ricorda che l’opzione al contributivo va esercitata durante la vita lavorativa o entro il mese precedente la decorrenza dell’AOI: non è ammessa durante la percezione dell’assegno né durante la trasformazione.

Per le lavoratrici madri, la domanda va presentata entro il mese precedente la decorrenza teorica della pensione. In assenza, il beneficio decade. In attesa dell’aggiornamento dei sistemi, la richiesta va inserita nella domanda di trasformazione dell’AOI, indicando tipo di beneficio e numero dei figli. Se l’anticipo retrodata la pensione su periodi coperti da AOI, l’INPS procederà alla revoca e al conguaglio delle somme.