Pensioni di reversibilità: l’OSCE propone limiti d’età, ma il governo italiano prende tempo

Pensioni di reversibilità: l’OSCE propone limiti d’età, ma il governo italiano prende tempo

Una nuova fase di incertezza si apre per i beneficiari delle pensioni di reversibilità, a seguito delle raccomandazioni dell’OSCE che ormai da qualche anno, nei suoi rapporti annuali, si scaglia contro questo sostegno economico, erogato dall’INPS ai familiari superstiti di lavoratori o pensionati deceduti. Si tratta di una colonna portante del sistema previdenziale italiano. Tra i beneficiari figurano coniugi, figli e, in alcuni casi, altri parenti stretti, purché rispettino specifici limiti reddituali IRPEF. Il meccanismo di erogazione è semplice: se il defunto ha versato regolarmente i contributi, l’assegno viene corrisposto dal mese successivo alla domanda, con tempi di attesa generalmente contenuti.

Nel suo ultimo rapporto sull’economia italiana, l’OSCE ha evidenziato la criticità del debito pubblico e suggerito interventi strutturali per contenere la spesa. Tra le misure proposte, spicca la revisione delle pensioni di reversibilità, con l’introduzione di una soglia minima di età a 67 anni per accedere al beneficio. Secondo l’organizzazione, questa modifica contribuirebbe a ridurre l’incidenza della spesa previdenziale sul PIL, che nel 2019 si attestava al 2,5%. Tuttavia, il governo Meloni, in carica dal 2022 e sostenuto da una coalizione di centro-destra, non ha ancora recepito tali indicazioni, preferendo concentrarsi su altre priorità legislative.

Fondata nel 1995, l’OSCE è la più ampia organizzazione intergovernativa regionale dedicata alla promozione della pace, della sicurezza e della cooperazione in Europa. Con sede a Vienna e 57 paesi membri, l’organizzazione opera su tre dimensioni: politico-militare, economico-ambientale e umana. Nel campo economico, il segretariato generale guidato da Feridun Sinirlioğlu svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio della sostenibilità finanziaria degli Stati membri, offrendo raccomandazioni anche sul sistema pensionistico. In attesa di eventuali riforme, il futuro delle pensioni di reversibilità resta incerto, con possibili impatti su milioni di famiglie italiane.

Pensione di reversibilità: a chi spetta?

La pensione di reversibilità spetta a:

  • il coniuge (o il partner unito civilmente), anche se separato;
  • il coniuge divorziato, a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non abbia contratto un nuovo matrimonio e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza di divorzio;
  • i figli minorenni;
  • i figli inabili al lavoro (senza limiti di età);
  • figli studenti a carico del genitore al momento del decesso (fino a 21 anni);
  • i figli studenti universitari fino a 26 anni e nei limiti della durata legale del corso di studi.

I figli studenti, in particolare, hanno diritto alla pensione superstiti anche se svolgono un’attività lavorativa, purché il reddito prodotto sia inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30% (pari a circa 800 euro anche nel 2025).

In assenza di coniuge o figli beneficiari, acquisiscono il diritto alla pensione i genitori del pensionato, a condizione che abbiano compiuto 65 anni, non siano titolari di alcuna pensione e risultino a carico del deceduto.

Infine possono subentrare i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato, ma soltanto se sono inabili al lavoro, privi di pensione e risultano a carico.

Pensione di reversibilità: a chi non spetta

Come anticipato, la pensione di reversibilità spetta soltanto ai superstiti che risultavano abitualmente mantenuti dal pensionato al momento della sua morte. Al modificarsi di alcune condizioni, quindi, può venire meno il diritto all’assegno di reversibilità.

La pensione non spetta:

  • al coniuge che contrae nuove nozze: in questo caso il coniuge perde il diritto alla pensione ma ha diritto a un assegno una tantum pari a due annualità della pensione in pagamento;
  • ai figli studenti di scuola media o professionale che concludono o interrompono gli studi, o comunque al compimento del 21esimo anno di età;
  • ai figli studenti universitari che terminano o interrompono gli studi, o comunque al compimento dei 26 anni;
  • al coniuge separato con addebito non titolare dell’assegno alimentare stabilito dal Tribunale;
  • al coniuge divorziato non titolare di assegno divorzile;
  • al coniuge divorziato se la data di inizio del rapporto assicurativo è posteriore alla data di sentenza di divorzio;
  • ai genitori superstiti che siano titolari di pensioni diverse dalla pensione sociale.