Operazioni soggettivamente inesistenti e i limiti della buona fede

Operazioni soggettivamente inesistenti e i limiti della buona fede

Il contribuente, per dimostrare la sua innocenza, deve provare che la sua ignoranza riguardo alla frode messa in atto era inevitabile e non superabile nonostante l’uso della massima diligenza.

Gli scorsi 8 e 9 ottobre la Corte di cassazione ha emesso tre ordinanze (27042, 27053 e 27071) facendo il punto su onere della prova e consapevolezza in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.

Tutte le ordinanze confermano che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare due elementi: la fittizietà soggettiva del fornitore e la consapevolezza (o l’assenza di diligenza ordinaria) del cessionario che l’operazione si inserisca in un meccanismo evasivo. La prova può fondarsi su indizi oggettivi, purché idonei a porre sull’avviso un operatore economico medio. Se l’ufficio adempie a tale onere, spetta al contribuente fornire prova contraria, ossia di aver esercitato la massima diligenza ragionevole necessaria a sottrarsi al coinvolgimento in una frode. Non sono rilevanti né la regolarità formale delle scritture né la mera tracciabilità dei pagamenti, come a più riprese ribadito anche dalla giurisprudenza unionale.

In merito al regime probatorio, le tre decisioni sottolineano come il contribuente, per ottenere la detraibilità dell’Iva sulle fatture di acquisto, debba dimostrare l’assenza di consapevolezza e la buona fede, ma in concreto tale onere risulta spesso non assolto. Ad esempio, l’ordinanza n. 27042/2025 evidenzia che l’acquirente non aveva fornito alcuna prova documentale sull’effettiva provenienza delle auto, limitandosi a mere affermazioni prive di riscontro. La stessa ordinanza ribadisce il principio, consolidato sia nella giurisprudenza nazionale che europea, per cui la detrazione dell’Iva è preclusa quando il comportamento del contribuente risulta oggettivamente inserito in un meccanismo fraudolento.

Nel caso specifico gli elementi fondanti dell’avviso di accertamento erano “ricarico irrisorio praticato dal fornitore, la frequenza dei rapporti commerciali, il consistente volume di affari realizzato, il pagamento in contanti di gran parte delle fatture, la mancanza di prova documentale, ovvero di ordini di acquisto e documenti di trasporto, circa la provenienza della autovetture”. Elementi ritenuti ampiamente sufficienti dai giudici della Corte suprema.

Inoltre, coerentemente con i più recenti precedenti, le ordinanze ribadiscono che la regolarità della contabilità, le evidenze dei pagamenti e la mancanza di benefici economici per il cessionario non sono sufficienti di per sé a dimostrare la buona fede del contribuente. L’assenza di un vantaggio economico, per esempio, non serve a escludere la conoscenza o la partecipazione del soggetto passivo all’evasione d’imposta.

Nell’esporre tale ragionamento i giudici di legittimità, nell’ordinanza n. 27053, citano la Corte di giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, causa C-277/14, la quale afferma che “in circostanze del genere il soggetto passivo deve essere considerato…partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanza di trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall’utilizzo dei servizi nell’ambito delle operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle”.

Le vicende giudicate dalle tre ordinanze offrono un panorama delle principali situazioni in cui vengono contestate le operazioni soggettivamente inesistenti, con particolare attenzione al settore della commercializzazione di autoveicoli e sponsorizzazioni sportive, settori ricorrenti nell’ambito della soggettiva inesistenza. In ciascun caso, la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dei contribuenti, sottolineando l’ampio quadro indiziario fornito dall’ufficio e la mancanza di idonea prova contraria. Prova contraria che non si limita alla mera non consapevolezza ma deve estrinsecarsi in una “diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (ordinanza n. 27071).

Nelle statuizioni qui commentate viene posta altresì l’attenzione sulle sanzioni e sul collegato elemento soggettivo, che nel tema in questione deve essere trattato con estrema delicatezza e spesso genera conflitti fra Amministrazione finanziaria e contribuente.

In materia di sanzioni, la Cassazione precisa che la colpa si presume e grava sul contribuente l’onere di provare l’assenza assoluta di colpa, cioè la totale ignoranza incolpevole non superabile nemmeno con la massima diligenza. Nella statuizione n. 27053, in particolare, si legge che “è comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza”.

Pertanto, il contribuente è tenuto a provare l’ignoranza assolutamente incolpevole. Tale elemento è diverso dalla buona fede, che vale come esimente solo in caso di errore inevitabile, non superabile tramite l’ordinaria diligenza.

Le ordinanze in rassegna si inseriscono nel solco della giurisprudenza consolidata, confermando la severità del regime probatorio a carico del contribuente ove l’Amministrazione finanziaria abbia assolto il proprio. Le pronunce rafforzano il potere accertativo dell’Amministrazione fiscale e richiedono al contribuente una robusta dimostrazione dell’estraneità ai fatti oggetto di contestazione, non essendo sufficiente né la mera regolarità contabile né la mancanza di benefici economici.
fonte: fiscooggi.it