Nuda proprietà di quote ai figli, può esserci donazione senza imposta

Nuda proprietà di quote ai figli, può esserci donazione senza imposta

Ai fini dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, è determinante che i beneficiari acquisiscano il controllo della società. Tale condizione può essere soddisfatta anche attraverso una specifica convenzione che attribuisca loro i diritti di voto necessari.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 271 del 27 ottobre 2025, ha chiarito che la donazione della nuda proprietà del 95% delle quote di una società, effettuata in comproprietà tra i figli e accompagnata dal trasferimento della maggioranza dei diritti di voto, può rientrare nel regime agevolato previsto dalla normativa. La donante, che detiene attualmente il 96,30% delle quote, si riserva l’usufrutto e mantiene la piena proprietà di una quota residua dell’1,3%. La convenzione inserita nell’atto di donazione consente ai figli di esercitare il controllo effettivo della società, condizione essenziale per accedere all’agevolazione.

Secondo l’articolo 3, comma 4-ter del Testo unico delle successioni e donazioni (Dlgs n. 346/1990), come modificato dal Dlgs n. 139/2024, l’esenzione si applica ai trasferimenti a favore di discendenti o coniuge di aziende, rami d’azienda, quote o azioni, purché venga acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e tale controllo sia mantenuto per almeno cinque anni. La giurisprudenza ha confermato che il possesso della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria costituisce una presunzione assoluta di controllo. Anche in presenza di diritti particolari riservati alla donante nello statuto, come il veto su alcune decisioni o il diritto agli utili, i figli possono esercitare la gestione societaria tramite un rappresentante comune, come previsto dall’articolo 2347 del codice civile.

L’Agenzia conclude che la comproprietà non impedisce l’accesso al beneficio, purché il rappresentante comune abbia la maggioranza dei voti. Il rispetto delle condizioni, incluso l’impegno formale a mantenere il controllo per cinque anni, consente di applicare l’esenzione. In caso contrario, si decade dal beneficio e si è tenuti al versamento dell’imposta ordinaria, delle sanzioni e degli interessi. La stessa disciplina si applica anche ai trasferimenti di partecipazioni in società estere, purché siano rispettati i requisiti previsti per le società italiane.