Lavoro sportivo: riepiloghiamo le nuove regole previdenziali dal 1° luglio 2023

Lavoro sportivo: riepiloghiamo le nuove regole previdenziali dal 1° luglio 2023

Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo, introdotta dai decreti legislativi n. 36/2021 e n. 163/2022. L’INPS, con la Circolare n. 127/2025, ha illustrato le novità che riguardano l’iscrizione obbligatoria al Fondo di Previdenza dei Lavoratori Sportivi (FPSP) per tutti i lavoratori subordinati del settore, sia professionisti che dilettanti.

Chi rientra nel nuovo Fondo
Sono tenuti all’iscrizione:
– I lavoratori sportivi subordinati professionisti
– I lavoratori sportivi autonomi o con contratto co.co.co professionisti
– I lavoratori sportivi subordinati dilettanti
I lavoratori autonomi dilettanti, invece, rientrano nella gestione separata INPS.

Profili riconosciuti
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs 36/2021, sono considerati lavoratori sportivi: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici, arbitri e ogni tesserato che svolge mansioni retribuite necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva secondo i regolamenti federali.

Contribuzione e requisiti pensionistici
L’iscrizione al FPSP comporta l’applicazione della disciplina prevista dal d.lgs 166/1997, con l’anzianità contributiva calcolata in giorni (260 giornate annue per maturare un anno utile).
Per accedere alla pensione di vecchiaia servono almeno 5.200 giornate e 20 anni di iscrizione al Fondo. Se si raggiungono le giornate prima dei 20 anni, il diritto alla pensione resta sospeso fino al completamento del requisito temporale.

Pensione nel sistema misto
Chi ha anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 può accedere alla pensione anticipata a 54 anni, con almeno 20 anni di contribuzione interamente versata nel FPSP. Non sono validi ai fini del diritto i contributi versati in altri fondi (dipendenti, spettacolo, CD/CM), ma solo ai fini del calcolo dell’importo.

Pensione nel sistema contributivo
Per chi non ha contributi prima del 1996, valgono i requisiti ordinari:
– Pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi (uomini), 41 anni e 10 mesi (donne) + 3 mesi di finestra
– Pensione anticipata a 64 anni con almeno 20 anni di contributi effettivi e soglia importo tripla rispetto all’assegno sociale
– Pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi
– Pensione di vecchiaia a 71 anni con almeno 5 anni di contributi effettivi

Bonus sportivo professionale
È previsto uno sconto sull’età pensionabile: 1 anno ogni 4 anni di attività sportiva professionistica, fino a un massimo di 5 anni. Il beneficio consente di mantenere il coefficiente di trasformazione più favorevole, anche anticipando l’età di pensionamento.

Limitazioni e cumulabilità
Lo sconto non si applica in caso di cumulo contributivo (es. legge 228/2012) e per le lavoratrici madri è alternativo allo sconto di 4 mesi per figlio (legge 335/1995).
Per ottenere la pensione con i requisiti ridotti, è necessario che la contribuzione sia interamente accreditata nel FPSP, salvo quella ricongiunta ai sensi delle leggi 29/79 e 45/90 o quella del Fondo Spettacolo.

Conclusioni
La riforma del lavoro sportivo ha esteso le tutele previdenziali a una platea più ampia, ma ha anche introdotto requisiti stringenti per l’accesso alle prestazioni. Per chi entra nel Fondo dal 1° luglio 2023, la pensione anticipata a 54 anni resta un obiettivo difficile da raggiungere, mentre le vie ordinarie restano percorribili con il cumulo contributivo e il rispetto delle soglie previste.
Compatibilità dei compensi sportivi con le prestazioni previdenziali

L’INPS chiarisce che, a partire dal 1° luglio 2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi dilettanti non sono più classificati come redditi diversi, ma rientrano tra i redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo. Questa modifica comporta importanti conseguenze in termini di incumulabilità con alcune prestazioni previdenziali.

In particolare, i nuovi redditi sportivi non sono compatibili, salvo diversa disciplina, con:
– Assegni di invalidità
– Pensione anticipata per lavoratori precoci
– Pensione quota 100 e successive varianti normative
– APE sociale
– Indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale

Tuttavia, l’Istituto precisa che, in alcuni casi, è possibile valutare la cumulabilità entro il limite di 5.000 euro annui, se l’attività sportiva dilettantistica può essere ricondotta al lavoro autonomo occasionale. Tale classificazione, però, richiede una verifica formale del contratto da parte delle strutture territoriali INPS.

Regime transitorio per il 2023
In via eccezionale, l’articolo 51, comma 1-bis del d.lgs n. 36/2021 stabilisce che i compensi fino a 15.000 euro, derivanti da attività sportive dilettantistiche avviate prima del 1° luglio 2023, non influenzano la cumulabilità con le prestazioni sopra elencate per l’anno 2023.