Il Presidente dell’associazione sportiva vero responsabile per l’effettiva attività svolta

Il Presidente dell’associazione sportiva vero responsabile per l’effettiva attività svolta

La persona che ha agito in nome e per conto di una società sportiva non può giustificare la mancata presentazione della dichiarazione sostenendo di non essere formalmente titolare della carica. La Corte di Cassazione esamina un caso concreto e chiarisce le responsabilità di chi amministra una associazione sportiva senza lasciare alcun dubbio.

Con l’ordinanza n. 3831 del 20 febbraio 2026, la Suprema corte ha confermato il proprio consolidato orientamento in relazione all’individuazione della responsabilità del presidente di un’associazione sportiva affermando che la responsabilità solidale (di natura fideiussoria) incombente su colui che agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta deve essere ricondotta non alla mera titolarità della carica, ma all’effettuazione della relativa attività. Ciò sebbene in materia tributaria la responsabilità per omessa presentazione della prescritta dichiarazione non possa essere evitata adducendo il solo fatto di non aver avuto alcuna ingerenza nella gestione, attesi gli obblighi ricollegati in proposito proprio dalla veste formale assunta dal presidente dell’associazione.

La vicenda processuale
La controversia in commento origina dalla notifica da parte dell’Agenzia di un avviso di accertamento emesso sulla scorta di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza a seguito di verifica fiscale condotta nei confronti di un’associazione sportiva promuovente lo sport del baseball. L’atto impositivo, con cui venivano recuperate le imposte dirette e l’Iva, per l’anno d’imposta 2009 veniva notificato anche al presidente dell’associazione che risultava in carica al momento dell’accadimento dei fatti in quanto coobbligato in solido.

Costui impugnava l’avviso di accertamento ottenendo una sentenza a sé favorevole. Anche la Ctr (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Toscana, respingeva l’appello proposto dalla parte pubblica confermando l’annullamento del predetto atto impositivo, motivando anche con riferimento alla mancanza di responsabilità del presidente per il pagamento dei debiti tributari dell’associazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.

A questo punto, l’Agenzia proponeva ricorso per la cassazione della sentenza del secondo grado deducendo, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 11 del Dlgs. n. 472 del 1997, sostenendo che nel caso in commento doveva ritenersi sussistente la responsabilità del ricorrente originario, quale presidente dell’associazione sportiva, anche per le sanzioni conseguenti alla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali di sua competenza.

La decisione della Suprema corte
Con la decisione in commento, i giudici di legittimità, affermano che “la responsabilità solidale (di natura fideiussoria) incombente su colui che agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta deve essere ricondotta non alla mera titolarità della carica, ma all’effettuazione della relativa attività, sebbene in materia tributaria la responsabilità per omessa presentazione della prescritta dichiarazione non può essere evitata adducendo il solo fatto di non aver avuto alcuna ingerenza nella gestione, attesi gli obblighi ricollegati in proposito proprio dalla veste formale assunta (in tal senso Cass. 22861/2018, Cass. n. 17611/2025, in motivazione) e pacificamente rivestita dal contribuente nell’anno d’imposta oggetto di accertamento”.

Brevi osservazioni
L’articolo 38 del Codice civile prevede che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. In caso di estinzione dell’associazione, la pretesa può legittimamente essere fatta valere nei confronti di coloro che “hanno agito in nome e per conto dell’associazione” e, dunque, nei confronti, in particolare, dell’”ultimo” legale rappresentante della associazione stessa, destinatario di una obbligazione personale e solidale.

A riguardo, la giurisprudenza dei giudici di legittimità, già da qualche tempo, ha affermato che “la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta ai sensi dell’articolo 38 cod. civ., non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza formale dell’associazione ma si fonda sull’attività negoziale concretamente svolta e sulle obbligazioni assunte verso i terzi che hanno confidato sulla solvibilità e sul patrimonio di chi ha concretamente agito”.

Questo principio si applica anche ai debiti di natura tributaria (Cassazione n. 16344/2008 e n. 19486/2009). Inoltre, i giudici di legittimità hanno ritenuto che (Cassazione n. 20485/2013 e n. 12473/2015) la responsabilità personale e solidale, prevista dall’articolo 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione […] non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilabili alla fideiussione (Cassazione n. 25748/2008 e n. 29733/2011).

Sul punto occorre segnalare che la previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune “associativo”, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente, con le esigenze di tutela dei creditori che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone. Per la giurisprudenza di legittimità consolidata a tale assunto si giunge in quanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto trascende dall’ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell’agente nell’attività dell’ente (Cassazione n. 5746/2007). Ne consegue, dunque, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente (Cassazione n. 26290/07 e n. 25748/08).

Ciò posto in termini generali la Suprema corte è anche intervenuta in merito alla responsabilità fiscale del presidente dell’associazione sportiva, affermando che dal descritto orientamento giurisprudenziale non può però trarsi il convincimento che il rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta possa andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione, semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione dell’ente e “ciò in ragione delle considerazioni di seguito svolte che presuppongono la riaffermazione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell’obbligazione tributaria” (Cassazione n. 22861/2018).

Gli stessi giudici di legittimità precisano, infatti, che “la tesi sopra prospettata, da un lato, presta il fianco a facili strumentalizzazioni a fini elusivi e, dall’altro, non considera i poteri attribuiti dalle disposizioni in materia tributaria al rappresentante fiscale, che, non solo è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, ovvero indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall’associazione che rappresenta, non andando esente da eventuali responsabilità sanzionatorie, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all’emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti […] (Cass., Sez. U., n. 13378 del 2016) e ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso il pagamento delle imposte”.

Pertanto, ciò che rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta in materia tributaria è, non solo l’ingerenza di tale soggetto nell’attività dell’ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale dell’ente, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità.
fonte: fiscooggi.it