Forfettario per enti sportivi ASD e APS con doppia qualifica

Forfettario per enti sportivi ASD e APS con doppia qualifica

Dal 2026 entrerà in vigore un regime forfettario più ampio per gli enti con doppia qualifica. La Commissione UE, con una comfort letter del 7 marzo, ha confermato che le misure fiscali del Terzo settore non necessitano di approvazione ai fini della conformità con la disciplina sugli aiuti di Stato. Questo garantisce l’operatività delle disposizioni fiscali per gli enti iscritti al Registro (Runts). La nuova normativa interessa tutte le realtà non profit, con effetti diversi a seconda dell’iscrizione al Runts, includendo anche gli enti sportivi dilettantistici. Il Codice introduce una disciplina che modifica il regime fiscale per il settore sportivo, consentendo l’accesso a nuove misure e la disapplicazione di alcune esistenti, come la decommercializzazione Ires per le attività istituzionali delle associazioni.

Un incentivo, questo, che insieme al regime Ires Iva di cui alla legge 398/91 · post autorizzazione Ue, ossia dal 2026 · viene definitivamente meno per le Asde Ssd iscritte anche al Runts. Alla disapplicazione di queste misure fanno da contraltare altri vantaggi fiscali previsti dal Cts. In alcuni casi il passaggio da
un sistema all’altro non avrà alcun impatto per gli enti.
È il caso di quelli dotati della qualifica di Aps, inclusi quelli sportivi, per i quali troverà applicazione senza soluzione di continuità l’ipotesi di decommercializzazione prevista dal Tuir, sui corrispettivi specifici versati dagli associati e tesserati. Ciò nel presupposto che trattasi di una misura riproposta per le sole Aps con identica formulazione all’articolo 85 del Cts. In altri, invece, si assiste ad un cambio di passo.

Dal 2026 gli enti sportivi con doppia qualifica non potranno più optare per il regime di cui alla legge 398/91, cioè quello che consente di assolvere le imposte dirette e l’Iva in modo forfetario, entro la soglia annua pari a 400mila euro. Gli enti Aps potranno tuttavia optare per il regime dell’articolo 86 del Cts che prevede una determinazione forfetaria d’imposta, al pari della legge 398/91. Il passaggio da un sistema di tassazione all’altro va valutato tenendo conto di tutte le peculiarità delle due agevolazioni.
L’opzione di cui alla legge 398/91, per quanto incentivante, è limitata ai soli proventi commerciali istituzionali e quelli ad essi connessi. Si tratta di una misura che non risulta coordinata con quanto oggi previsto dalla riforma sport. Ci riferiamo alla possibilità per Asd/Ssd sulla falsariga di quanto previsto nel Cts · di svolgere attività diverse da quelle principali, sempreché secondarie e strumentali entro limiti fissati da decreto di prossima adozione.

La nozione di secondarietà non coincide con quella di connessione prevista dalla legge 398/91. Con il rischio che l’esercizio di attività diverse non strettamente connesse a quelle istituzionali precluderebbe l’accesso all’agevolazione. Discorso diverso invece nel Terzo settore, dove la tassazione forfetaria ha maglie più larghe e prescinde dall’esistenza di connessione con le attività istituzionali.
Fonte: IlSole24Ore.