28 Ago Dopo l’apertura della liquidazione, l’insolvente è incapace di agire
Il curatore ha una legittimazione processuale attiva e passiva riservata per tutte le controversie, anche se già instaurate, relative ai rapporti patrimoniali che è chiamato ad amministrare
La Cassazione, con l’ordinanza n. 19794 del 17 luglio 2025, ha stabilito che, in ipotesi di apertura del fallimento (oggi, liquidazione giudiziale), il termine per la riassunzione del processo decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione viene portata a conoscenza di ciascuna parte. La dichiarazione giudiziale, in ogni caso, qualora non sia già conosciuta, deve essere notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario.
La vertenza originava dalla notifica di un avviso di accertamento nei confronti di una Srl, con cui un ufficio lucano dell’Agenzia delle entrate rideterminava induttivamente il reddito della compagine, con consequenziale richiesta di maggior carico impositivo, sia ai fini delle imposte dirette che dell’Iva.
La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Ctp di Potenza evidenziando una serie di vizi di merito dell’atto. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, riscontrando una violazione dell’articolo 12 della legge 212/2000, non essendo stato espletato il contraddittorio preventivo all’emissione dell’atto impositivo. La sentenza veniva confermata in seconde cure dalla Ctr della Basilicata.
Pertanto, l’ufficio ricorreva in cassazione, contestando preliminarmente – per quanto intendiamo attenzionare in questa sede – la decisione dei giudici lucani che avevano dichiarato la legittimazione della società in luogo del curatore alla riassunzione del giudizio nonostante la mancata prova dell’inerzia degli organi fallimentari, previa comunicazione della pendenza del giudizio: secondo la Ctr, in sostanza, il fallito conserverebbe la propria veste di contribuente durante la procedura fallimentare, per cui sarebbe dotato di attitudine giuridica ad agire nei confronti dell’Erario.
Ordinanza
La Corte di cassazione, nell’accogliere il motivo testè esposto, premette che dal fallimento non scaturisce un effetto ablatorio della titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nella procedura, che continuano a far capo al debitore. Costui soffre solo la sottrazione, a far data dall’apertura del concorso, della disponibilità del suo patrimonio, la cui amministrazione transita in mano al curatore. Il cosiddetto “spossessamento”, ex articolo 42, comma 1, della legge fallimentare (ora articolo. 142 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cosiddetto CCII, previsto dal Dlgs n. 14/2019), si risolve nell’apprensione alla massa degli averi dell’insolvente, con l’assegnazione contestuale al curatore, in forza dell’articolo 31 della legge fallimentare (ora articolo 128 CCII), del potere di gestirli in via esclusiva. In quest’ottica, il curatore conserva materialmente e giuridicamente il patrimonio, lo ricostruisce recuperando anche giudizialmente le risorse che ad esso appartengono e ne monetizza le componenti in vista della distribuzione del ricavato fra i creditori.
Curatore e debitore: che succede dopo l’apertura del fallimento?
Il fenomeno segregativo cui si è fatto cenno ha, tuttavia, una dimensione transitoria, essendo destinato a esaurirsi in coincidenza con la chiusura del procedimento concorsuale, allorché l’insolvente vede riespandersi a pieno le facoltà dominicali su ciò che residua, se del caso, del patrimonio fallimentare.
L’articolo 43, comma 1, della legge fallimentare (ora articolo 143, comma 1, CCII), osserva la Cassazione, fa da pendant processuale all’articolo 42 della stessa legge, consegnando al curatore una legittimazione processuale attiva e passiva riservata, in riferimento a tutte le controversie relative ai rapporti patrimoniali che è chiamato ad amministrare, quand’anche già instaurate nel momento in cui viene inaugurato il concorso formale e sostanziale fra i creditori.
L’apertura del fallimento (ossia, della liquidazione giudiziale, che, con l’introduzione del Codice della crisi, ne aggiorna l’archetipo) determina l’interruzione del processo (ex articolo 43, comma 3, della legge fallimentare, ora articolo 143 CCII): da lì in avanti il fallito perde la disponibilità dei propri beni e rapporti ed è coerentemente privato, in parallelo, della capacità di stare in giudizio nelle cause che li concernono.
Il curatore, in forza di un congegno di sostituzione processuale, si avvicenda al soggetto insolvente nei giudizi promossi ante procedura, tanto da doverli riassumere; egli deve rendersi, nel mentre, parte diligente nel promuovere i processi volti al recupero di beni o crediti alla massa fallimentare.
Il fallito, in ragione del costrutto sostanziale e processuale descritto, rimane abilitato a fare ingresso nei soli giudizi dai quali possa derivargli un’imputazione per bancarotta e nei ristretti casi di intervento previsti dalla legge (ex articolo 43, comma 2 legge fallimentare, e 143 CCII) (cfr Cassazione, nn. 7448/2012, 4448/2012 e 14624/2010).
Il soggetto insolvente non è, invece, legittimato, a concorso in itinere, all’assunzione di iniziative giudiziali, quand’anche urgenti, perché orientate a scongiurare un pregiudizio a proprio carico.
La legitimatio dell’ente fallito – continuano i togati di legittimità – è esclusa in ciascun giudizio in cui sia parte il curatore, a prescindere dalla plausibilità della condotta adottata in concreto dall’organo concorsuale nel processo, potendosi ipotizzare per il fallito l’ammissibilità di un intervento adesivo autonomo nei limiti in cui ricorra la già riferita fattispecie del secondo comma dell’articolo 43, dunque in relazione ai soli giudizi comprensivi di questioni da cui possa trarre impulso un procedimento penale per bancarotta a danno dell’insolvente.
La “residua” capacità del debitore
Dalle limitazioni della capacità processuale del fallito rimangono – osservano i giudici di legittimità – estranei i rapporti non compresi nel fallimento e, come tali, non costituenti oggetto di spossessamento, così come i rapporti di carattere personale (cfr articolo 46 legge fallimentare, ora articolo 146 CCII) (cf. Cassazione, n. 12264/2019).
Oltre alle situazioni previste dalla legge, la giurisprudenza ha, comunque, enucleato un’ultima valvola di sicurezza derogatoria, riconoscendo al fallito una legittimazione processuale di rimessa nell’ipotesi dell’inerzia, da parte del curatore, rispetto a rapporti e situazioni giuridicamente rilevanti, quali le controversie afferenti rapporti patrimoniali, acclusi sì nel fallimento, ma per i quali finisca per emergere un radicale disinteresse degli organi della procedura ancorché consti una tutela giurisdizionale astrattamente invocabile (cfr Cassazione, nn. 31843/2019, 31313/2018, e per ulteriori ipotesi, nn. 26506/2021 e 2910/2010).
È, peraltro, la mera inattività del curatore in quanto tale a originare la legittimazione occasionale del fallito.
In sostanza, l’ente debitore sottoposto a una procedura liquidatoria concorsuale – secondo il Collegio di nomofilachia – non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario” (cfr Cassazione, n. 4235/2006). L’ente rimane, quindi, esposto alle ripercussioni sanzionatorie connesse alla definitività dell’atto impositivo.
Lo “spossessamento” del patrimonio da liquidare è, d’altronde, ancillare rispetto a una finalità espropriativa e liquidatoria, che ne segna l’estensione e l’orizzonte; il fenomeno non rileva, pertanto, sul piano dell’imposizione fiscale.
L’ablazione prevista dall’articolo 42 della legge fallimentare non lambisce, in effetti, l’identità del soggetto giuridico cui è riferibile l’obbligazione tributaria, che è e rimane quella dell’ente insolvente.
A cambiare volto, nel fallimento (e ora nella liquidazione giudiziale), non è, in definitiva, il soggetto passivo del rapporto tributario, ma soltanto quello legittimato a occuparsi, in costanza di procedura, degli adempimenti fiscali.
Nel perseguimento delle finalità concorsuali e nell’adempimento della propria funzione pubblicistica, dunque, il curatore rimpiazza il fallito nell’esecuzione degli obblighi tributari gravitanti sui beni e rapporti della massa che è chiamato ad amministrare, venendo a svolgere il compito quale soggetto legittimato ope legis a compiere atti suscettibili di spiegare effetti in una sfera patrimoniale altrui, quella del soggetto insolvente.
L’organo concorsuale, nel prendere in carico gli impegni burocratici con l’Erario, rimane sfornito – al pari, com’è ovvio, della procedura in sé – di un’autonoma soggettività tributaria.
Ne deriva – secondo il ragionamento della Cassazione – che gli atti del procedimento tributario posti in essere antecedentemente all’apertura del concorso, benché intestati al contribuente, sono opponibili alla curatela, mentre quelli compiuti posteriormente a tale momento possono (e debbono) indicare come destinataria l’impresa sottoposta alla procedura concorsuale, individuandone la mera rappresentanza legale in capo al curatore.
La circostanza che il curatore sia titolare, secondo l’articolo 31 della legge fallimentare (ora articolo 128 CCII), dell’amministrazione del patrimonio della massa pone, d’altronde, l’organo concorsuale nella funzione di salvaguardare, da un lato, l’interesse dei creditori concorrenti, dall’altro quello del soggetto fallito a non ereditare, a valle del fallimento definito, pretese creditorie che sarebbero state passibili d’esser confutate a monte, con una più oculata e sollecita gestione a opera del curatore (cfr. Cass. 3667/1997).
Vi sono situazioni, in altri termini, che attingono in via immediata alla sfera giuridica ed economica del debitore, tanto da suggerire razionalmente di dotarlo di una legittimazione a difendersi. È proprio su questa premessa, che deve essere ritenuta sussistente una legittimazione processuale compensativa del fallito rispetto all’atto impositivo in ipotesi di inerzia degli organi fallimentari, condizione, questa, riscontrabile già nell’omesso esercizio, da parte del curatore – quale che ne sia la motivazione alla base – del diritto alla tutela giurisdizionale verso l’atto impositivo. In tale situazione di inattività, il debitore è eccezionalmente abilitato a reclamare lui stesso la tutela in discorso, alla luce di un’interpretazione sistematica, che è imperniata sul combinato disposto degli articoli 43 della legge fallimentare e. 21 del Dlgs n. 546/1992 e che appare conforme al principio di difesa, costituzionalmente garantito dall’articolo 24 della Costituzione (cfr Cassazione, nn. 3020/2007 e 4113/2014).
Le sezioni unite della Cassazione hanno, del resto, chiarito che a rilevare è il “comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia” del curatore, “indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato” (cfr Cassazione, sezioni unite n. 11287/2023): è il mero dato oggettivo dell’omesso ricorso alla tutela giudiziale a fondare, in definitiva, la legittimazione vicaria dell’ente fallito. In linea con la pronuncia delle sezioni unite richiamata (cfr Cassazione, sezioni unite, n. 11287/2023), la stessa Cassazione, ancor più di recente, ha affermato che “in tema di fallimento, con riferimento ai rapporti d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della declaratoria fallimentare, la mera inerzia assunta dal curatore nei confronti dell’atto impositivo è sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallita, quindi dei suoi amministratori, ad impugnarlo” (cfr Cassazione, n. 21333/2024).
Conclusioni
Dai consolidati principi che precedono, consegue, secondo la Cassazione, che il giudice lucano – riconoscendo la legittimazione attiva del soggetto fallito a prescindere dall’inerzia, che, pertanto, ha trascurato di accertare – si è posta in contrasto con il principio affermato dalle sezioni unite della Corte suprema in base al quale “in caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, comma 3 legge fallimentare, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 legge fallimentare per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, comma 2 c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario” (cfr Cassazione, sezioni unite, n. 12154/2021).
In sostanza, l’errore del giudice di merito è identificabile nella mera valorizzazione della riassunzione immediata a cura della società, senza appurare la conoscenza in capo all’organo concorsuale in ordine alla pendenza del processo tributario e il disinteresse a proseguirlo.-
fonte: fiscooggi.it
