Decreto Sostegni: bonus 2.400 euro, come chiedere all’INPS il riesame

Decreto Sostegni: bonus 2.400 euro, come chiedere all’INPS il riesame

I lavoratori che hanno visto respingere le rispettive domande per l’indennità Covid da 2.400 euro possono ora presentare richiesta di riesame. Ecco le istruzioni dell’INPS.

Decreto Sostegni: come presentare richiesta di riesame

Con il messaggio n. 2564 del 9 luglio 2021, l’INPS fornisce le indicazioni per presentare le richieste di riesame nel caso in cui le domande per l’indennità Covid da 2.400 euro – prevista dal dl Sostegni (dl 41-2021) – siano state respinte.

Ricordiamo che i termini per richiedere il bonus si sono chiusi lo scorso maggio e i beneficiari – come specificato nella circolare INPS n. 65 del 19 aprile 2021 – sono:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Coloro la cui domanda è stata respinta possono ora presentare richiesta di riesame inviando la documentazione integrativa attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)” grazie a un’apposita funzionalità, che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Decreto Ristori 4: le scadenze per richiedere il bonus INPS da mille euro

Il decreto Ristori quater (dl n. 157-2020) prevede l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum pari a 1.000 euro a favore dei soggetti già individuati nel decreto Ristori.

Come stabilito dal messaggio n. 4589 del 4 dicembre 2020, l’indennità è stata erogata automaticamente dall’INPS – senza che si richieda la presentazione di apposita domanda – a favore di:

  • lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Il dl Ristori 4 ha disposto anche la riapertura dei termini per richiedere le indennità previste dal decreto Ristori e dal decreto Agosto.

I termini per la presentazione delle domande si sono chiusi tra il 15 e il 18 dicembre 2020.

Indennità onnicomprensiva-ter: online la domanda

Con la circolare n. 146 del 14 dicembre 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 “onnicomprensiva-ter” per alcune categorie di lavoratori:

  • stagionali, somministrati e subordinati a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati di vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo.

La misura di sostegno, introdotta dall’articolo 9 del dl Ristori 4, prevede l’erogazione di un’indennità una tantum pari a 1.000 euro.

I lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva del decreto Agosto o di quella del decreto Ristori non hanno dovuto presentare una nuova domanda.

I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato delle precedenti avevano tempo fino al 31 dicembre 2020 per presentare la domanda.

Decreto Ristori: come richiedere il bonus INPS da mille euro

In continuità con il decreto Agosto, il dl Ristori n. 137-2020 ha previsto l’erogazione di un’indennità una tantum pari a 1.000 euro per alcune categorie di lavoratori:

  • stagionali, somministrati e subordinati a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo con, nel 2019, almeno sette contributi giornalieri e un reddito non superiore a 35.000 euro, o almeno 30 contributi e un reddito non superiore a 50.000 euro.

I lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva prevista dal dl Agosto hanno riceveuto l’indennità senza dover presentare una nuova domanda.

I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato del bonus, hanno dovuto la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione, seguendo le istruzioni indicate nella circolare n. 137 del 26 novembre 2020.