Cos’è il congedo parentale
Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti, utile per prendersi cura del proprio figlio nei primi anni di vita o, in caso di adozione o affidamento, per favorire l’inserimento del minore in famiglia. Questo diritto può essere fruito entro i 12 anni di età del bambino, in modo continuativo o frazionato, anche su base oraria.
A chi è rivolto
Il congedo spetta a:
Lavoratrici e lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato;
Genitori adottivi o affidatari, con le stesse modalità dei genitori biologici;
Naviganti marittimi già iscritti all’ex IPSEMA.
Non spetta invece a:
Genitori con rapporto di lavoro cessato o sospeso;
Lavoratori domestici e a domicilio.
Durata e modalità
Il congedo può durare:
Fino a 10 mesi complessivi tra madre e padre, elevabili a 11 mesi se il padre usufruisce di almeno 3 mesi di congedo;
Ogni genitore ha 3 mesi non trasferibili all’altro;
Ulteriori 3 mesi possono essere utilizzati in alternativa dai due genitori.
Il genitore solo ha diritto a 9 mesi complessivi di congedo indennizzato.
Il congedo può essere fruito anche su base oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi o, in loro assenza, per la metà dell’orario medio giornaliero.
Quanto spetta
L’indennità economica corrisponde:
Al 30% della retribuzione media giornaliera per i periodi standard;
All’80% per uno, due o tre mesi (a seconda dell’anno) se fruiti entro il sesto anno del bambino, a condizione che:
- Il congedo sia fruito dopo il 31 dicembre dell’anno precedente;
- Sia terminato il periodo di maternità o paternità obbligatoria;
- Il figlio sia nato o adottato dal 2023 in poi.
La maggiorazione dell’indennità all’80% riguarda solo i tre mesi non trasferibili e può essere suddivisa tra entrambi i genitori.
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