Come ottenere sconti fiscali per condizionatori nuovi o da sostituire

Come ottenere sconti fiscali per condizionatori nuovi o da sostituire

Ci sono sconti fiscali in vigore per l’installazione o la sostituzione di impianti di condizionamento climatico. Ecco una guida veloce per districarsi nella materia e sapere quali sono le condizioni da rispettare per non vedersi rifiutato il bonus.

Si può ottenere la detrazione del 50% del costo (in dieci anni) per l’installazione di condizionatori d’aria estivi, solo se dotati anche di pompa di calore, anche non ad alta efficienza, nell’ambito delle opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici del cosiddetto «bonus casa». In questo caso, il limite di spesa è di 96mila euro (detrazione massima, ovvero sconto d’imposta, di 48mila euro), non è necessaria la sostituzione del vecchio impianto di climatizzazione invernale e l’intervento va effettuato su unità immobiliari residenziali.

In alternativa, su qualunque tipologia di immobile e con un limite di detrazione di 30mila euro, è possibile beneficiare della detrazione (in dieci anni) del 65% dell’ecobonus per la «sostituzione», integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza (cioè con un coefficiente di prestazione COP/GUE e con un indice di efficienza energetica EER maggiore o uguale ai valori minimi dell’allegato F del decreto Mise 6 agosto 2020, per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020 in poi, come da vademecum dell’Enea del 25 gennaio 2021). Vanno rispettati anche i limiti di «congruità delle spese sostenute».

Dal 1° luglio 2020 e con scadenza diversificata a seconda della tipologia di soggetto agevolato, questi interventi, a determinate condizioni (ad esempio, generalmente solo su unità residenziali), possono beneficiare del super ecobonus del 110%, come interventi «trainanti» o «trainati».

Per il bonus casa (come del resto per l’ecobonus), queste opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, come in genere avviene per l’installazione dei moderni condizionatori d’aria. In questi casi, però, va sottoscritta e conservata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui va indicata la data di inizio dei lavori e va attestata la circostanza che l’intervento posto in essere rientra tra quelli agevolabili, pur non necessitando di alcuna autorizzazione del Comune.

L’agevolazione del 50% del bonus casa vale anche per le installazioni che non sostituiscono vecchi impianti di climatizzazione invernale, a differenza di quanto accade per l’ecobonus del 65%, per il quale viene richiesta almeno la sostituzione parziale.

Infine, per il bonus casa del 50%, basta il bonifico «parlante» e l’invio all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, della comunicazione semplificata prevista per il bonus casa (la quale generalmente viene effettuata direttamente dal contribuente).

Per l’ecobonus del 65%, invece, oltre al bonifico «parlante» e all’invio all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, della «scheda descrittiva dell’intervento» redatta da un tecnico abilitato, cioè ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale (https://bonusfiscali.enea.it), vanno conservati l’originale della «scheda descrittiva dell’intervento» (riportante il codice Cpid assegnato dal sito Enea, firmata dal soggetto beneficiario e, ove previsto, da un tecnico abilitato), le schede tecniche delle pompe di calore installate e l’asseverazione, redatta da un tecnico abilitato (vademecum dell’Enea del 25 gennaio 2021).

Se si vuole beneficiare dell’ecobonus in misura super (110%), infine, le condizioni soggettive, oggettive e temporali sono molto più complesse. Si pensi solo alla Cilas, al miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o della casetta a schiera, all’Ape iniziale e a quella finale, alle asseverazioni dei requisiti tecnici e di congruità e al visto di conformità.

fonte: Il Sole 24 Ore.