26 Nov Codice della crisi di impresa – 2 iter della liquidazione giudiziale
La novità più rilevante riguarda l’introduzione, per ragioni di economicità processuale e uniformità nel trattamento dei creditori, della liquidazione giudiziale di gruppi di imprese
Le imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo, possono essere assoggettate a una procedura unica di liquidazione giudiziale, quando ciò sia opportuno per garantire la migliore soddisfazione dei creditori. In ogni caso, dall’apertura fino alla chiusura della procedura è il curatore ad amministrare il patrimonio e a compiere tutte le operazioni volte alla liquidazione dell’attivo
Fase di accertamento del passivo
Come detto nel precedente intervento, alla ripartizione dell’attivo partecipano solo i creditori il cui credito è stato ammesso nella fase di accertamento del passivo, che si sviluppa attraverso l’invio della domanda di ammissione da parte dei creditori, la predisposizione di un progetto di stato passivo da parte del curatore e la decisione del giudice delegato attraverso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, suscettibile di eventuale impugnazione da parte del creditore escluso.
Ciascun creditore rivendica la propria pretesa trasmettendo, anche senza l’assistenza di un legale, al curatore la domanda di ammissione al passivo entro trenta giorni antecedenti l’udienza dell’esame dello stato passivo (domanda tempestiva), ovvero entro sei mesi dalla data di esecutività dello stato passivo (domanda tardiva).
Successivamente a tale termine e fino a esaurimento della ripartizione dell’attivo, l’insinuazione è ammissibile purché sia provato che il ritardo dipende da causa non imputabile e purché l’istanza sia presentata, in ogni caso, entro sessanta giorni dal venir meno della causa impeditiva del deposito tempestivo (domanda ultra-tardiva).
Il ritardo nella presentazione delle domande di ammissione comporta per il creditore chirografario la perdita del diritto di richiedere quanto gli sarebbe spettato dalle eventuali ripartizioni dell’attivo già avvenute, al contrario il creditore privilegiato non sconta tale limitazione.
Se non può essere acquisito attivo da distribuire ai creditori, il curatore può chiedere che il giudice delegato dichiari di non farsi luogo all’accertamento del passivo (articolo 209 Ccii) e di conseguenza proceda alla chiusura della procedura (articolo 234 Ccii).
Costituisce una deroga al principio della par condicio creditorum, giustificato da esigenze di equità, la possibilità per i creditori di opporre in compensazione dei loro debiti – nei confronti del soggetto sopposto a liquidazione giudiziale – un controcredito: in tal modo il creditore non è costretto a subire una soddisfazione parziale del proprio credito tramite moneta concorsuale a fronte dell’adempimento integrale del proprio debito (articolo 155 Ccii).
Tuttavia, al fine di evitare condotte abusive e opportunistiche a danno della massa, è esclusa la compensazione per crediti acquistati per atto tra vivi successivamente al deposito della domanda cui è conseguita l’apertura della procedura o nell’anno precedente (compensazione triangolare): in questo modo, il legislatore ha voluto evitare l’acquisto di crediti con scarse prospettive di realizzo, al solo fine di opporli in compensazione per l’intero valore nominale in riduzione dei debiti dell’acquirente nei confronti del soggetto sottoposto a procedura.
Fase di liquidazione e ripartizione dell’attivo
Dall’apertura fino alla chiusura della procedura il curatore, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, ha l’amministrazione del patrimonio e compie tutte le operazioni volte alla liquidazione dell’attivo e alla distribuzione del ricavato tra i creditori partecipanti.
In particolare, il curatore elabora l’elenco dei creditori, redige l’inventario dei beni e predispone il programma di liquidazione (della durata massima di cinque anni, differibile dal giudice delegato) entro centocinquanta giorni dall’apertura della liquidazione (il mancato rispetto del termine costituisce motivo di revoca del curatore).
Al curatore spetta, inoltre, l’esercizio delle azioni di responsabilità previste dall’articolo 255 Ccii e la decisione in merito alla promozione di azioni revocatorie (articoli 163-171) per la dichiarazione di inefficacia nei confronti dei creditori di atti antecedenti alla liquidazione giudiziale, ma pregiudizievoli ai creditori.
Ogni quattro mesi e sino alla ripartizione finale dell’attivo, il curatore predispone progetti di ripartizione delle somme disponibili a favore dei creditori (prededucibili, con prelazione, chirografari, e postergati) e li sottopone agli stessi per eventuali reclami.
In merito alle attività svolte, sul curatore gravano specifici obblighi informativi nei confronti dei creditori e del giudice delegato: entro trenta giorni dall’apertura della procedura deposita al giudice delegato una informativa sulle responsabilità del debitore, entro 4 mesi dall’esecutività dello stato passivo e successivamente con cadenza semestrale invia al giudice delegato e ai creditori una relazione sull’attività svolta e sulle somme disponibili (articolo 130 Ccii); lo stesso decreto Correttivo-ter richiama l’attenzione sullo scrupolo e serietà richiesti nello svolgimento dei compiti istituzionali (articolo 126 Ccii).
Concordato nella liquidazione giudiziale (articoli 240-253)
Nel corso della liquidazione giudiziale può essere formulata una proposta di concordato da parte:
- di terzi o di creditori
- del debitore, dopo un anno dall’apertura della procedura ed entro due anni dall’esecutività dello stato passivo, con un apporto di finanza che garantisca un incremento dell’attivo del 10 per cento.
A fronte dell’acquisizione della massa attiva, il ricorrente formula la propria proposta nei confronti dei creditori, potendo limitare tale impegno a quelli ammessi al passivo: è ammesso il pagamento parziale dei creditori privilegiati, ovvero muniti di pegno o ipoteca, ma non inferiore a quello realizzabile con la liquidazione giudiziale dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione.
La proposta, previo parere del curatore e del comitato dei creditori, è rimessa alla votazione dei creditori ed è approvata dalla maggioranza dei crediti e delle classi di creditori ammessi al voto.
I creditori devono far pervenire il proprio dissenso entro il termine assegnato dal giudice delegato, compreso tra venti e trenta giorni, in quanto il silenzio è considerato assenso alla proposta.
Con l’omologazione definitiva del concordato, obbligatorio nei confronti di tutti i creditori antecedenti alla liquidazione giudiziale, il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale, che può essere riaperta a seguito della risoluzione o dell’annullamento del concordato stesso.
Il legislatore, con il Correttivo-ter:
- ha introdotto il cram-down fiscale anche a tale procedura, attribuendo al tribunale il potere di omologare la proposta di concordato se il voto negativo degli enti pubblici è determinante per il raggiungimento delle maggioranze e se la proposta, tenuto conto della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale (articolo 245, comma 5, Ccii)
- amplia tale istituto anche alla liquidazione giudiziale unitaria di gruppo prevedendo espressamente la possibilità che sia proposto un concordato con domanda unica, con domande coordinate ovvero con domanda autonoma (articolo 240, comma 4-bis, Ccii).
Liquidazione giudiziale di gruppo (articoli 287-288)
La novità più rilevante riguarda l’introduzione, per ragioni di economicità processuale e uniformità nel trattamento dei creditori, della liquidazione giudiziale di gruppi di imprese, in cui resta ferma l’autonomia della massa attiva e passiva delle differenti società coinvolte ma è prevista una procedura unitaria. In pratica, le imprese in stato di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo possono essere assoggettate a una procedura unica di liquidazione giudiziale, quando ciò sia opportuno per garantire la migliore soddisfazione dei creditori, attraverso un coordinamento delle procedure di liquidazione delle masse attive, che restano in ogni caso distinte per ciascuna impresa coinvolta, così come separate sono le rispettive masse passive.
A seguito del Correttivo-ter il tribunale dispone la separazione della procedura:
- su richiesta del curatore, che intende esercitare l’azione di responsabilità per l’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 cc
- in qualsiasi caso di conflitto di interessi tra le imprese del gruppo ovvero tra i rispettivi creditori.
Nell’ipotesi in cui imprese appartenenti al medesimo gruppo sono assoggettate a procedure separate di liquidazione giudiziale, gli organi delle procedure sono tenuti alla cooperazione per una gestione efficace.
Chiusura della procedura e cancellazione dal registro delle imprese (articoli 233-239)
Il Tribunale dichiara chiusa la procedura nel caso di assenza di domande di ammissione, di integrale pagamento dei debiti, di avvenuta ripartizione finale dell’attivo, ovvero di assenza di alcun attivo.
Il curatore, nel caso di liquidazione giudiziale di una società, a seguito della chiusura della procedura per ripartizione finale ovvero per assenza di attivo distribuibile, chiede la cancellazione dal registro delle imprese, salvo vi siano giudizi in corso.
In tale ultimo caso, la cancellazione è richiesta solo a seguito del decreto di archiviazione della procedura, che viene emesso dal Tribunale dopo la definizione dei giudizi ovvero eseguito l’ultimo riparto supplementare: dunque, la pendenza di giudizi non è causa ostativa alla chiusura della procedura, ma alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
Il Tribunale, verificati i presupposti di cui all’articolo 280 Ccii, su istanza del debitore e contestualmente al decreto di chiusura dichiara inesigibili i debiti concorsuali insoddisfatti; allo stesso modo provvede decorsi almeno tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale (il decreto Correttivo-ter ha abrogato l’istanza di parte in tale ipotesi).
Salvo sia intervenuta l’esdebitazione, entro cinque anni dalla chiusura per ripartizione dell’attivo o per assenza di attivo, la procedura può essere riaperta se sono emerse attività nel patrimonio del debitore che la rendono utile (articolo 237 Ccii).
fonte: fiscooggi.it