07 Ago Circolare sugli enti sportivi, novità su rimborsi e compensi
Cosa cambia per le società e i volontari: requisiti statutari, soglie e adempimenti definiscono il perimetro delle agevolazioni
Con la circolare n. 7/2026 di oggi, l’Agenzia delle entrate detta istruzioni operative agli uffici al fine di garantirne l’uniformità di azione, rispondendo ad alcuni quesiti su problematiche tributarie relative agli enti sportivi professionistici e dilettantistici disciplinati dal Dlgs n. 36/2021.In particolare, la circolare affronta sette questioni interpretative emerse dopo l’entrata in vigore della riforma dello sport, chiarendo l’accesso alle agevolazioni fiscali delle società sportive dilettantistiche, il trattamento dei compensi e dei rimborsi ai lavoratori e ai volontari sportivi e alcuni profili in materia di Iva, Irap e Ires. L’Agenzia ribadisce che i benefici fiscali non derivano automaticamente dalla qualifica di ente sportivo, ma richiedono la verifica delle condizioni previste dalle singole norme agevolative.
Agevolazioni fiscali: requisiti anche per le SSD
Il primo quesito affrontato dall’Agenzia nel documento di prassi odierno riguarda le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali o cooperative. L’Agenzia chiarisce che tali soggetti possono accedere alle agevolazioni previste dall’articolo 148 del Tuir e dall’articolo 4 del decreto Iva, che consentono la decommercializzazione delle attività rese nei confronti di associati, tesserati e partecipanti.
La possibilità di beneficiare del regime di favore non discende, però, dalla sola veste di ente sportivo dilettantistico. Le società devono, infatti, rispettare anche le clausole statutarie richieste dall’articolo 148, comma 8, del Tuir, finalizzate a garantire l’effettiva assenza di scopo di lucro. Secondo l’Agenzia, le disposizioni civilistiche introdotte dalla riforma sportiva e le regole fiscali devono essere coordinate, verificando caso per caso la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa tributaria.
Rimborsi forfetari ai volontari
Il secondo quesito esamina il trattamento fiscale dei rimborsi forfetari riconosciuti ai volontari sportivi. La disciplina consente il rimborso di spese entro il limite di 400 euro mensili per attività svolte nell’ambito di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti, a condizione che siano rispettati gli specifici obblighi deliberativi e di comunicazione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
L’Agenzia conferma che tali somme non hanno natura retributiva e, in via ordinaria, non concorrono alla formazione del reddito. Tuttavia, i rimborsi devono essere considerati nel calcolo della soglia annua di 15mila euro prevista per i compensi da lavoro sportivo dilettantistico. Di conseguenza, se il percettore ha già superato quel limite con compensi ricevuti da altri enti, anche i rimborsi forfetari concorrono alla determinazione della quota imponibile.
La soglia di 15mila euro per il lavoro sportivo
Con il terzo quesito l’Amministrazione finanziaria precisa che la franchigia di 15mila euro opera anche quando il lavoro sportivo dilettantistico è svolto in forma subordinata. Entro tale soglia i compensi non concorrono alla formazione del reddito imponibile; l’eventuale eccedenza è invece assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole previste per il lavoro dipendente.
Esclusione Irap anche per i collaboratori amministrativi
Il quarto quesito riguarda la base imponibile Irap. La circolare chiarisce che l’esclusione prevista per i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi dell’area sportiva dilettantistica, entro il limite di 85mila euro annui, si applica anche alle collaborazioni aventi carattere amministrativo-gestionale.
Prestazioni sportive esenti e adempimenti Iva
Nel quinto quesito viene affrontata la possibilità di beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per gli enti senza scopo di lucro che effettuano prestazioni sportive esenti da Iva.
Secondo l’Agenzia, le prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport rese da organismi senza fini di lucro rientrano nell’ambito delle operazioni esenti e possono, quindi, beneficiare della relativa semplificazione amministrativa, fermo restando l’obbligo di documentare eventuali operazioni imponibili effettuate dall’ente.
Cessione dell’atleta esclusa dall’esenzione
Con il sesto quesito viene esaminata la cessione del contratto o del diritto alle prestazioni sportive di un atleta da parte di una Asd o Ssd a favore di una società sportiva professionistica.
L’Agenzia esclude l’applicazione dell’esenzione Iva prevista per le attività strettamente connesse alla pratica sportiva. L’operazione, infatti, costituisce un trasferimento di natura finanziaria e commerciale tra società e non una prestazione resa direttamente a favore di soggetti che praticano attività sportiva.
Detassazione per attività connesse e raccolte fondi
L’ultimo quesito riguarda l’agevolazione prevista dall’articolo 25 della legge n. 133/1999. La circolare conferma che non concorrono alla formazione del reddito imponibile i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli provenienti da raccolte pubbliche di fondi effettuate in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Il beneficio spetta agli enti che applicano il regime della legge n. 398/1991, entro il limite di due eventi l’anno e per un ammontare complessivo non superiore a 51.645,69 euro. La modifica introdotta dal Dl n. 38/2026 ha, inoltre, chiarito che possono accedere all’agevolazione le diverse tipologie di enti sportivi dilettantistici previste dal Dlgs n. 36/2021 che adottano il regime fiscale agevolato.
fonte:fiscooggi.it
