23 Apr Cassazione: l’amministratore deve rivelare chi non paga le spese del condominio
Nel rapporto tra condomini e amministratore arriva un chiarimento decisivo: la documentazione contabile e l’anagrafe condominiale devono essere consultabili da ogni proprietario, senza che possa essere invocata la privacy per limitarne l’accesso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7823/2026, depositata il 31 marzo. Rimane invece fermo il divieto di affiggere solleciti di pagamento o avvisi di mora in aree comuni visibili anche a persone estranee al condominio.
Secondo i giudici, si tratta di un passaggio che ridefinisce in modo netto i confini della privacy in ambito condominiale. Ogni condomino ha infatti un interesse legittimo a verificare come vengono gestite le somme versate e a comprendere se eventuali squilibri di bilancio siano collegati alla morosità di altri proprietari. Conoscere chi non paga permette di interpretare correttamente eventuali richieste di spese straordinarie e di dissipare sospetti che spesso animano le assemblee condominiali.
L’accesso ai registri contabili e all’anagrafe condominiale, dunque, non può essere negato richiamando la tutela dei dati personali: tutti i condomini hanno diritto a conoscere le posizioni debitorie degli altri.
Il limite invalicabile resta però la divulgazione verso l’esterno: nessuna informazione su morosità o solleciti può essere esposta in spazi accessibili a terzi, come androni o bacheche condominiali aperte al pubblico.
La Cassazione richiama inoltre gli articoli 1129 e 1130-bis del Codice civile, che riconoscono ai condomini il diritto di visionare in qualsiasi momento i documenti giustificativi di spesa e di ottenere, previo rimborso, copie firmate dei registri obbligatori, compresa l’anagrafe condominiale.
La riforma del 2012, ricordano i giudici, ha reso inevitabile che ogni condomino possa conoscere le informazioni relative agli altri partecipanti alla compagine condominiale senza necessità di consenso, incluse spese e inadempimenti, sia in sede di rendiconto annuale sia su richiesta diretta all’amministratore.
Resta però un principio cardine: queste informazioni non possono circolare al di fuori dell’ambito condominiale. Per questo è vietato esporre avvisi di mora o richiami di pagamento in luoghi accessibili a estranei.
