
01 Giu Assegno incollocabilità INAIL mensile a 308 euro: confermato aumento da Luglio
L’INAIL ha annunciato che, a partire dal 1° luglio 2025, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità sarà rivalutato. Questa misura è rivolta ai lavoratori impossibilitati a trovare impiego a causa di gravi infortuni o malattie professionali, offrendo loro un supporto economico essenziale.
Cosa è l’assegno di incollocabilità.
L’assegno di incollocabilità è un sostegno economico dell’INAIL destinato ai lavoratori titolari di rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale che, a causa della gravità delle loro condizioni, non possono essere inseriti nel mercato del lavoro, nemmeno con le misure previste per le persone con disabilità.
Per ottenerlo, è necessario essere titolari di una rendita INAIL, avere meno di 65 anni, essere riconosciuti incollocabili dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro e avere un grado di inabilità superiore a determinate soglie, che variano a seconda della data dell’evento che ha causato l’invalidità.
Importo e tempi per l’erogazione.
L’assegno di incollocabilità viene erogato mensilmente insieme alla rendita INAIL e non è soggetto a tassazione IRPEF. L’importo è rivalutato ogni anno in base all’indice dei prezzi al consumo per operai e impiegati rilevato dall’ISTAT. Per il 2025, la rivalutazione è dello 0,8%, portando l’assegno a 308,23 euro a partire da luglio. La Direzione centrale per l’organizzazione digitale si occuperà del conguaglio con il pagamento del rateo di agosto.
Fare la domanda.
Per richiedere l’assegno di incollocabilità è necessario presentare domanda presso la sede INAIL di appartenenza, oppure tramite:
- sportello della Sede competente;
- posta ordinaria;
- Pec (posta elettronica certificata).
Il lavoratore può farsi assistere da un patronato. Occorrerà allegare la documentazione che attesti il possesso dei requisiti sopra indicati, i dati anagrafici e la fotocopia del documento di identità.
L’INAIL provvederà a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l’erogazione della prestazione. L’accredito dell’assegno arriverà:
- su conto corrente bancario o postale;
- su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale;
- su carta prepagata dotata di codice Iban;
- tramite gli Istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero;
- per importi non superiori a 1.000,00 euro, con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale dell’INAIL.