30/4 Acquisti da agricoltori esonerati: numerazione delle fatture libera

30/4 Acquisti da agricoltori esonerati: numerazione delle fatture libera

In caso di acquisti da agricoltori che operano in regime di esonero Iva, il cessionario, nell’emettere le autofatture elettroniche, può decidere di numerarle secondo il meccanismo che più si adatta alla sua organizzazione aziendale, con l’unico limite dell’univocità, per evitare duplicazioni od ostacolo all’attività di controllo, e ferma restando la necessità di assicurare il rispetto di un’ordinata contabilità.
È questa, in sintesi, la soluzione operativa prospettata dall’Agenzia nella risposta n. 132/2019.
 
Quesito
L’Amministrazione è stata interpellata da un commerciante all’ingrosso di frutta e ortaggi che, nell’ambito della propria attività, effettua numerosi acquisti da agricoltori in regime di esonero Iva. Alla luce dell’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, l’istante chiede di sapere come deve gestire la numerazione delle autofatture elettroniche che egli è tenuto a emettere in qualità di cessionario.

Risposta
L’Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, che il decreto Iva (Dpr 633/1972) prevede un particolare regime di esonero per i produttori agricoli di limitate dimensioni, vale a dire coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A allegato al decreto (articolo 34, comma 6).
L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali.

La stessa disciplina, peraltro, stabilisce che il cessionario/acquirente (se soggetto passivo Iva) dell’agricoltore in regime di esonero deve emettere un’autofattura (elettronica, dal 1° gennaio 2019), indicando la relativa imposta (determinata mediante l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione), consegnarne una copia al produttore agricolo e registrarla separatamente.

Con specifico riferimento alla numerazione delle fatture, l’Agenzia ribadisce quanto già chiarito nella risoluzione 1/2013, cioè che deve ritenersi compatibile con quanto richiesto dalla disciplina Iva (cfr articolo 21, comma 2, lettera b, Dpr 633/1972) “qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa”.

Queste disposizioni non sono state modificate a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di e-fattura e, quindi, l’Amministrazione ritiene che l’istante, nell’emettere (in qualità di cessionario) le autofatture elettroniche relative agli acquisti effettuati dagli agricoltori in regime di esonero, è libero di scegliere, nel rispetto di un’ordinata contabilità, il sistema di numerazione che preferisce, a patto, però, che quest’ultimo sia idoneo a garantire l’identificazione certa e univocadei documenti, anche tramite l’indicazione della data.

Fonte: fiscooggi.it